Cosa prevede la legge sul femminicidio e sull’uxoricidio
L’art. 577 c.p. prevede un inasprimento di pena nel caso in cui l’omicidio sia commesso in danno di persone legate da particolari vincoli di parentela o di affinità. In presenza di questa aggravante, il delitto, a seconda del rapporto che lega l’agente alla vittima, viene comunemente indicato col nome di quasi-parricidio e di femminicidio/uxoricidio.
La Cassazione ha più volte affermato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante del rapporto di coniugio, prevista dall’art. 577 c.p., anche in relazione all’art. 585 c.p., è irrilevante l’intervenuta separazione legale tra i coniugi, poiché il regime di separazione attenua il complesso degli obblighi nascenti dal matrimonio, ma non toglie lo status di coniuge, che si perde solo con lo scioglimento del matrimonio (Cass., Sez. I, 19 dicembre 2006, n. 42462).
La Suprema Corte ha altresì avuto modo di precisare che il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dall’art. 577 c.p., al di fuori della ulteriore circostanza dell’eventuale coabitazione (Cass., Sez. I, n. 5378 del 15 Febbraio 1990, Iarossi, RV 184023).
È pacifico che deve ritenersi «coniuge» esclusivamente il soggetto legato all’agente da un vincolo matrimoniale avente attuali effetti civili; ne deriva che tale qualità non può essere riconosciuta al divorziato e comunque al soggetto nei cui confronti si sia verificata un’ipotesi di annullamento del matrimonio o di scioglimento per altra causa (prevista, ad esempio, nel caso di matrimonio concordatario, direttamente dal diritto canonico) (G. MARINI, voce Omicidio, in Dig. d. pen., Utet, 1994, col. VIII, 513).
Questi principi, già avvertiti nella coscienza sociale e già da tempo affermati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono stati recepiti dal Legislatore che, attraverso un intervento additivo apportato all’art. 577 c.p. dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha, da un lato espressamente chiarito che la circostanza aggravante in argomento si applica anche al coniuge legalmente separato; per altro verso, con tale intervento integrativo, si è estesa la tutela del disposto normativo a una serie di soggetti prima non ricompresi nella norma, né in alcun modo ricomprendibili in essa, quali:
- l’atra parte dell’unione civile;
- la persona stabilmente convivente con il colpevole
- la persona legata al colpevole da relazione affettiva
La ratio della norma riposava e riposa nell’evidente necessità di apportare una tutela “rafforzata” alle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto di tipo familiare e ciò non solo per la ripugnanza che l’azione contraria a un siffatto legame suscita ma anche per la insidiosità delle relazioni che su di esso possono innescarsi, che evidentemente non necessariamente svaniscono con la cessazione della convivenza (la quale anzi non di rado – come dimostrano le cronache giudiziarie – acuisce le conflittualità, rendendo, oggi, ancor più necessario il rispetto di quei doveri che permangono anche dopo la separazione e che contribuiscono a dar conto delle ragioni del rafforzamento della tutela penale) (Cfr. Cass., Sez. V, 15/01/2020, n. 13273).
Femminicidio, uxoricidio e quasi-parricidio: l’operatività della circostanza aggravante in base all’attuale assetto normativo
Alla luce della sopraindicata elaborazione ermeneutica, recepita dal Legislatore, l’art. 577 c.p., nella versione attualmente in vigore, apporta una doppia tutela rafforzata alle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto di tipo familiare.
In particolare, si applica la pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso:
- contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne;
- contro il coniuge, anche legalmente separato;
- contro l’altra parte dell’unione civile;
- contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (c.d. convivente more uxorio)
La pena è, invece, della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se l’omicidio è commesso:
- contro il coniuge divorziato;
- contro l’altra parte dell’unione civile, ove cessata;
- contro la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate;
- contro il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile;
- contro il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo;
- contro un affine in linea retta
Nel caso in cui la circostanza aggravante dell’uccisione di un congiunto (femminicidio, uxoricidio, quasi-parricidio) concorra con altre circostanza aggravanti dell’omicidio, quali, ad esempio, la premeditazione e la crudeltà, il colpevole può essere condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno.